abbaiare blogUn giudice di pace di Rovereto in una sentenza dell’11 agosto 2006 si è pronunciato in merito che “i cani hanno tutto il diritto di abbaiare in quanto considerato un diritto essenziale”. La sentenza viene esposta alla fine di una causa che vede coinvolto il proprietario di due dobermann citato dal suo vicino esasperato dal continuo abbaiare dei due cani.

Sulla stessa lunghezza d’onda, ma con un importante sottolineatura, il tribunale di Lanciano che nel 2012 si pronuncia stabilendo che “i cani hanno tutto il diritto di abbaiare, specie se qualcuno o qualcosa si avvicina al loro territorio di riferimento e purché non si superi la soglia di tollerabilità stabilita nel codice”.

Anche se il tutto deve essere nei limiti della normale tollerabilità, fissati nell’art. 844 del Codice Civile.
Il diritto di abbaiare del cane viene definito sacrosanto, soprattutto se l’animale percepisce un’eventuale minaccia al suo territorio (come nel caso della sentenza del Giudice di Lanciano).

Nel Codice Civile è presente una sola norma dedicata al rumore; il resto viene lasciato ai tribunali.

Secondo la legge, i rumori che rimangono sotto la soglia della normale tollerabilità non possono essere vietati. I limiti variano a seconda anche dell’orario, infatti, i rumori diventano illegali se superano:

  • I 5 decibel dalle ore 6.00 del mattino alle 22.00;
  • I 3 decibel nelle ore notturne.

Ma ci sono anche altre variabili di cui tenere conto, oltre l’orario, come il rumore di fondo della strada intorno, l’insistenza del rumore e la loro imprevedibilità.

La giurisprudenza in merito fa riferimento all’articolo 844 del Codice Civile, che vieta le immissioni di rumore, che superano la normale tollerabilità e l’articolo 659 del Codice Penale, che sanziona il disturbo della quiete pubblica.

cosa rischia il padrone

Se il cane provoca disturbo a molte persone, quindi non solo ai vicini, ma anche agli altri residenti del condominio, sussiste il reato di disturbo della quiete.
In questo caso, il padrone rischia l’arresto fino a tre mesi e al pagamento di una multa fino a 309 euro.

Poiché si tratta di un reato procedibile d’ufficio, basterà una semplice segnalazione o una denuncia da parte di un vicino. Le forze dell’ordine potranno intervenire e, con l’autorizzazione del tribunale, potranno provvedere al sequestro preventivo del cane, in caso di pericolo di reiterazione del reato.

Nel caso, invece, il rumore disturbi solo poche persone, si tratta di un semplice illecito civile. In questo caso, non si potrà procedere con la denuncia, ma solo tramite avvocato e ricorrere in tribunale. Il giudice potrà ordinare di adottare alcune misure necessarie, come l’insonorizzazione dell’appartamento, per evitare ulteriori molestie acustiche.

Vi consigliamo, in ogni caso, di rivolgervi ad un professionista per capire se l'abbaio continuo nasce da un disagio dell'animale o dall'incuria del proprietario.

 

 

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